Lunedì 06 Giugno

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Figli legittimi e figli naturali, sparisce ogni differenza

Con la nuova legge uguali diritti e doveri. Ecco cosa è utile sapere

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Figli ‘legittimi’ e figli ‘naturali’: la nuova legge elimina ogni differenza tra i figli nati dentro e fuori dal matrimonio.
Con la pubblicazione, l’8 gennaio scorso, del D.L. 154/2013 si conclude il percorso della legge 10.12.2012 n. 219 che modifica profondamente la normativa riguardante la famiglia.
Non esistono più quindi figli "legittimi" e figli " naturali" ma solo "figli", con uguali diritti e doveri non solo nei confronti del genitore naturale ma anche delle rispettive famiglie.
Altra modifica terminologica importante è quella che ha sostituito le parole "potestà dei genitori" con quelle "responsabilità genitoriale", a sottolineare che i genitori più che avere "poteri" sui figli, hanno grandi responsabilità di cura, educazione, mantenimento e così via.
Le modifiche alla legislazione che vigeva prima, si possono distinguere in alcuni grandi categorie:
- modifiche al trattamento sostanziale della situazione dei figli,
- modifiche alle  modalità processuali riguardanti i figli,
- modifiche ai diritti ereditari dei figli (queste ultime conseguenza necessaria delle prime).
Sul primo punto abbiamo già visto l'abolizione definitiva fra il trattamento dei vari tipi di figli: ora non ci può essere più differenza nemmeno nel nome. Inoltre viene cambiato l'art. 74 del Codice Civile stabilendo espressamente che, a seguito del riconoscimento, si produce un rapporto di parentela non solo nei confronti del genitore ma anche nei confronti di tutti i componenti la sua famiglia.
Giova precisare che la legislazione preesistente, nonostante alcuni interventi limitati della corte costituzionale, affermava che il rapporto di parentela si instaurava solo fra il genitore e il figlio naturale e non con i parenti del primo. Pertanto, il figlio naturale non aveva alcun parente: non erano considerati tali zii, cugini e neppure i fratelli, anche se nati dagli stessi genitori naturali. In assenza di esplicito testamento, ad esempio, non avevano alcun diritto all'eredità dei parenti.
Per quello che riguarda gli aspetti processuali, vengono unificati i procedimenti che riguardano figli nati fuori dal matrimonio con quelli che riguardano i figli di genitori separati o divorziati e vengono ristretti i tempi per disconoscere la paternità da parte dei genitori. Inoltre vi è una maggiore attenzione all'ascolto del minore da parte del giudice tutte le volte che debbano essere prese decisioni che lo riguardano.
La legge ha un forte impatto sulla materia successoria: i figli nati fuori dal matrimonio hanno oggi gli stessi diritti degli altri figli e la loro quota di eredità non potrà essere "commutata" in una somma di denaro a scelta dei figli nati nel matrimonio. Inoltre parteciperanno a pieno diritto alle eredità di nonni, zii, cugini e così via, senza più alcuna differenza. Nel contrasto, quindi, fra gli interessi della famiglia legittima e quelli dei figli nati fuori dal matrimonio la legge intende tutelare completamente i figli, sottolineando la mancanza di differenza di trattamento fra gli stessi.
Figli ‘legittimi’ e figli ‘naturali’: la nuova legge elimina ogni differenza tra i figli nati dentro e fuori dal matrimonio.

Con la pubblicazione, l’8 gennaio scorso, del D.L. 154/2013 si conclude il percorso della legge 10.12.2012 n. 219 che modifica profondamente la normativa riguardante la famiglia.Non esistono più quindi figli "legittimi" e figli " naturali" ma solo "figli", con uguali diritti e doveri non solo nei confronti del genitore naturale ma anche delle rispettive famiglie.Altra modifica terminologica importante è quella che ha sostituito le parole "potestà dei genitori" con quelle "responsabilità genitoriale", a sottolineare che i genitori più che avere "poteri" sui figli, hanno grandi responsabilità di cura, educazione, mantenimento e così via.

Le modifiche alla legislazione che vigeva prima, si possono distinguere in alcuni grandi categorie:- modifiche al trattamento sostanziale della situazione dei figli,- modifiche alle  modalità processuali riguardanti i figli,- modifiche ai diritti ereditari dei figli (queste ultime conseguenza necessaria delle prime).Sul primo punto abbiamo già visto l'abolizione definitiva fra il trattamento dei vari tipi di figli: ora non ci può essere più differenza nemmeno nel nome. Inoltre viene cambiato l'art. 74 del Codice Civile stabilendo espressamente che, a seguito del riconoscimento, si produce un rapporto di parentela non solo nei confronti del genitore ma anche nei confronti di tutti i componenti la sua famiglia.

Giova precisare che la legislazione preesistente, nonostante alcuni interventi limitati della corte costituzionale, affermava che il rapporto di parentela si instaurava solo fra il genitore e il figlio naturale e non con i parenti del primo. Pertanto, il figlio naturale non aveva alcun parente: non erano considerati tali zii, cugini e neppure i fratelli, anche se nati dagli stessi genitori naturali. In assenza di esplicito testamento, ad esempio, non avevano alcun diritto all'eredità dei parenti.

Per quello che riguarda gli aspetti processuali, vengono unificati i procedimenti che riguardano figli nati fuori dal matrimonio con quelli che riguardano i figli di genitori separati o divorziati e vengono ristretti i tempi per disconoscere la paternità da parte dei genitori. Inoltre vi è una maggiore attenzione all'ascolto del minore da parte del giudice tutte le volte che debbano essere prese decisioni che lo riguardano.

La legge ha un forte impatto sulla materia successoria: i figli nati fuori dal matrimonio hanno oggi gli stessi diritti degli altri figli e la loro quota di eredità non potrà essere "commutata" in una somma di denaro a scelta dei figli nati nel matrimonio. Inoltre parteciperanno a pieno diritto alle eredità di nonni, zii, cugini e così via, senza più alcuna differenza. Nel contrasto, quindi, fra gli interessi della famiglia legittima e quelli dei figli nati fuori dal matrimonio la legge intende tutelare completamente i figli, sottolineando la mancanza di differenza di trattamento fra gli stessi.

A cura del Consiglio Notarile di Reggio Emilia

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